Scuole dell'infanzia

Ore non frontali nella scuola dell'infanzia: cosa sono e come gestirle

Programmazione, formazione, collegi, incontri con le famiglie: una parte del lavoro dei docenti non si svolge in sezione, ma è orario di lavoro a tutti gli effetti. Ecco cosa serve per gestirla con ordine, e come la gestisce SGAL.

Di cosa parliamo

Ogni contratto le chiama a modo suo (attività connesse, funzionali all'insegnamento, integrative, non frontali, spesso abbreviate in ONF), ma si tratta sempre di attività svolte senza i bambini:

  • programmazione, progettazione, documentazione e valutazione dell'attività didattica
  • aggiornamento e formazione
  • collegi dei docenti e altri organi collegiali
  • incontri e colloqui con le famiglie

Cambia invece il modo di contarle: in alcuni contratti sono già comprese nell'orario settimanale, in altri hanno un tetto annuo o mensile separato dalle ore con i bambini.

Perché tenerne conto

Le ore non frontali sono spesso le più difficili da seguire: non passano dal lettore badge, si svolgono in orari e luoghi diversi e vengono concordate a voce o su un modulo cartaceo. Eppure contano:

  • Fanno parte dell'orario di lavoro. In alcuni contratti sono comprese nelle ore settimanali, in altri hanno un monte ore dedicato: in entrambi i casi vanno programmate e rendicontate.
  • Hanno dei limiti. Tetti annui o mensili, ore aggiuntive da recuperare a permessi, eccedenze da retribuire: senza un conteggio aggiornato è facile superarli o non accorgersene.
  • Servono chiarezza con i docenti. Sapere quante ore erano previste e quante sono state svolte evita discussioni a fine anno e tutela sia la scuola sia l'insegnante.
  • Pesano sulla chiusura del mese. Recuperi e ore in più devono arrivare corretti al consulente del lavoro.

Come gestirle, passo per passo

Qualunque sia il contratto applicato, il percorso è simile. Per ogni passaggio, ecco cosa fa SGAL.

  1. Pianificare a inizio anno

    Le attività non frontali si inseriscono nel piano annuale delle attività o nel calendario concordato tra collegio dei docenti ed ente gestore, con il monte ore previsto.

    In SGAL ogni docente ha i suoi moduli, ciascuno con le ore assegnate e il conteggio di quelle già utilizzate.

  2. Concordare le attività

    Prima di svolgerle, le attività vengono concordate con la direzione: cosa, quando, dove e per quante ore.

    In SGAL il docente prepara il modulo di concordato preventivo in bozza; la direzione lo valida e da quel momento le ore si possono registrare.

  3. Registrare le ore svolte

    Le ore effettivamente svolte vanno annotate con data, orario e tipo di attività, meglio se subito e non a fine mese.

    In SGAL il docente le inserisce dalla sua area personale, anche da smartphone: ora di inizio, durata e tipologia (in sede, fuori sede, in trasferta).

  4. Approvare

    La direzione verifica le ore dichiarate e le approva o le respinge.

    In SGAL la direzione approva o respinge ogni ora direttamente dal registro. Le ore approvate compaiono nel prospetto orario del docente, accanto alle timbrature.

  5. Controllare e chiudere il mese

    A fine mese e a fine anno si confrontano ore previste e svolte, si gestiscono recuperi ed eccedenze e si passano i dati a chi elabora le paghe.

    In SGAL il report mensile per docente è pronto da stampare, il modulo si chiude a consuntivo e le ore extra confluiscono nel resoconto mensile per il consulente.

Tetti, recuperi e tipologie di attività cambiano da contratto a contratto e spesso dagli accordi integrativi: li impostiamo con voi in fase di avvio.

Vedere SGAL in una demo

Approfondimento: cosa prevedono i contratti

Una sintesi delle regole sull'orario dei docenti della scuola dell'infanzia nei principali contratti collettivi, con i riferimenti agli articoli.

CCNL FISM

Scuole dell'infanzia paritarie aderenti FISM · 2024-2027
  • 32 ore settimanali per il docente di scuola dell'infanzia, comprensive di tutte le attività connesse (art. 56). Il contratto non stabilisce quante di queste ore siano frontali.
  • Le attività connesse sono quelle «previste nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell'ente» (art. 35).
  • La scuola può chiedere fino a 100 ore aggiuntive per anno scolastico, massimo 4 a settimana, recuperate come permessi retribuiti nei periodi di sospensione: 22 giorni con settimana su 5 giorni, 26 su 6, riproporzionati alle ore effettivamente svolte (art. 57).
  • L'ente promuove almeno 10 ore annue di formazione; quella svolta fuori orario, fino a 40 ore annue, si recupera d'intesa come permessi retribuiti o ferie aggiuntive (art. 58).

Decorrenza 01/01/2024, parte normativa fino al 31/12/2027 (art. 2). Firmato da FISM con FLC CGIL, CISL Scuola e SNALS-Conf.S.A.L.

CCNL AGIDAE Scuola

Scuole cattoliche · 2024-2027
  • 31 ore settimanali di insegnamento per il docente di scuola dell'infanzia (art. 49).
  • Fino a 50 ore annue per aggiornamento, programmazione, PTOF e incontri con genitori ed esperti, secondo un piano programmato dal Collegio dei docenti (art. 49).
  • 70 ore annue per attività aggiuntive, uscite e supplenze, recuperate con giorni di ferie estive aggiuntive (art. 49).

Dati tratti da un estratto dell'art. 49: il testo integrale consultabile online non era leggibile.

CCNL Cooperative sociali

Servizi educativi e scuole gestiti da cooperative · 2023-2025
  • Orario settimanale di 38 ore (art. 51).
  • Per i servizi all'infanzia le attività non frontali (preparazione dei materiali, programmazione, continuità) valgono tra il 2% e il 6% dell'orario; la percentuale è definita dalla contrattazione di secondo livello.

Contratto scaduto il 31/12/2025: verificate lo stato del rinnovo e gli accordi territoriali applicati.

CCNL Istruzione e Ricerca

Scuola dell'infanzia statale · 2019-2021, firmato il 18/01/2024
  • 25 ore settimanali di insegnamento, su almeno cinque giorni (art. 43).
  • Fino a 40 ore annue per collegio dei docenti, programmazione e verifica di inizio e fine anno, informazione alle famiglie; fino ad altre 40 ore per i consigli di intersezione (art. 44, che sostituisce il vecchio art. 29 del CCNL 2006-2009).
  • Gli impegni sono pianificati nel piano annuale delle attività, deliberato dal collegio dei docenti (art. 43). Le attività oltre questi limiti sono retribuite come aggiuntive (art. 45).

CCNL Funzioni Locali

Scuole dell'infanzia comunali · 2019-2021, firmato il 16/11/2022
  • 30 ore settimanali di attività didattica, intesa come «rapporto diretto insegnante - bambini» (art. 86, c. 1).
  • Alle attività integrative (programmazione, documentazione, valutazione, formazione, organi collegiali, famiglie) è destinato un monte orario non superiore a 20 ore mensili (art. 86, c. 2-3).
  • L'ente può ridurre le attività integrative, ma non sotto le 120 ore annue (art. 86, c. 6); il calendario scolastico non supera le 42 settimane (art. 86, c. 7).

Anche le scuole paritarie laiche che applicano il CCNL ANINSEI hanno regole specifiche sulle attività accessorie: non le riportiamo perché non abbiamo potuto consultare il testo del contratto oggi in vigore.

In sintesi

ContrattoOrario settimanale del docenteOre non frontali
FISM 2024-202732 ore, attività connesse compreseNei programmi annuali o concordate con la direzione; fino a 100 ore aggiuntive annue recuperate a permessi
AGIDAE 2024-202731 ore di insegnamentoFino a 50 ore annue + 70 ore di attività aggiuntive
Cooperative sociali 2023-202538 oreDal 2% al 6% dell'orario, da contrattazione di secondo livello
Istruzione e Ricerca 2019-202125 ore di insegnamentoFino a 40 + 40 ore annue
Funzioni Locali 2019-202130 ore di attività didatticaFino a 20 ore mensili, minimo 120 annue se ridotte

Fonti

  • CCNL FISM 2024-2027, testo con note di FISM Como (artt. 2, 35, 56, 57, 58): fismcomo.eu
  • CCNL AGIDAE Scuola 2024-2027, estratto dell'art. 49: olympus.uniurb.it
  • CCNL Cooperative sociali 2023-2025 (artt. 51-52): ilcardo.it
  • CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (artt. 43, 44, 45), Ministero dell'Istruzione e del Merito: mim.gov.it
  • CCNL Funzioni Locali 2019-2021 (art. 86), ARAN: aranagenzia.it

Sintesi a scopo informativo, aggiornata al 29/09/2026. Non sostituisce il testo dei contratti né la consulenza del vostro consulente del lavoro: fanno fede il CCNL applicato, i rinnovi successivi e gli eventuali accordi integrativi o territoriali.